Logo Ares 118Dichiarazioni sostitutive e acquisizione dufficio dei dati

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

A decorrere dal 01.01.2012, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di certificazione amministrativa, come introdotta dall’articolo 15, comma 1, della L.183/11, che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 445/00.

In base a tale disciplina, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.

Inoltre, in Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Pertanto le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Al contrario, in base al nuovo art.40 DPR n.445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000).

Pertanto sulle certificazioni rilasciate ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000); restano esclusi da tale misure di semplificazione i certificati indicati all’art.49 del DPR n.445/2000.

Data pubblicazione 28/11/2013 15:07
Ultima modifica 24/07/2023 13:34